Il decreto ha introdotto, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori, anche autonomi, le cui attività risentano dell’emergenza economica e sociale conseguente alla pandemia dovuta al Covid-19, di 500 euro, 600 euro e 1.000 euro, a seconda dei casi.
A CHI E’ RIVOLTA
Le indennità Covid-19 sono previste per marzo, aprile e maggio 2020, per le seguenti categorie di lavoratrici e lavoratori:
Liberi professionisti
Per tale categoria di lavoratori (art. 27, d.l. 18/2020, art. 84 cc. 1 e 2 d.l. 34/2020) è prevista una indennità di 600 euro per marzo e aprile e una indennità di 1.000 euro per maggio 2020.
A tali indennità possono accedere, per marzo e aprile, i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Per ottenere l’indennità di maggio, oltre alla partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, occorre dimostrare di aver subìto una perdita di reddito del 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019. Per la domanda all’INPS è sufficiente allegare un’autocertificazione. In fase di istruttoria coinvolgerà l’Agenzia delle Entrate per i controlli.
Collaboratori coordinati e continuativi
Per tale categoria di lavoratori (art. 27 d.l. 18/2020, art. 84 cc. 1 e 3 d.l.34/2020) è prevista una indennità di 600 euro per marzo e aprile e una indennità di 1.000 euro per maggio 2020.
A tale indennità possono accedere, per marzo e aprile, i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Per ottenere l’indennità di maggio è necessario che il rapporto di lavoro sia cessato entro il 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto Rilancio).
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria
Per le seguenti categorie di lavoratori (art. 28 d.l. 18/2020, art. 84 c. 4 d.l. 34/2020) è prevista una indennità di 600 euro per marzo e aprile:
Lavoratori stagionali dei settori del turismo
Per tale categoria di lavoratori (art. 29 d.l. 18/2020, art. 84 cc. 5 e 6 d.l. 34/2020) è prevista una indennità di 600 euro per marzo e aprile e una indennità di 1.000 euro per maggio 2020.
A tali indennità possono accedere, per marzo e aprile, i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020.
Ai fini dell’accesso alle indennità i lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità) e non devono essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
L’indennità di 600 euro può essere richiesta anche dai lavoratori in somministrazione nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, ma solo per aprile, purché al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto Rilancio) non siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato e non percepiscano una indennità di disoccupazione NASpI.
In presenza di tali requisiti (assenza lavoro subordinato e NASpI), relativamente al mese di maggio, i lavoratori stagionali o in somministrazione nei settori del turismo e degli stabilimenti termali possono chiedere un’indennità di 1.000 euro.
Operai agricoli a tempo determinato
Per tale categoria di lavoratori (art. 30 d.l. 18/2020, art. 84 c. 7 d.l. 34/2020) è prevista una indennità di 600 euro per marzo e di 500 euro per aprile 2020.
Purché possano fare valere nel 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e purché non siano titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Lavoratori dello spettacolo
Per tale categoria di lavoratori (art. 38 d.l. 18/2020, art. 84 c. 10 e 11) è prevista una indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio 2020.
Devono essere iscritti al Fondo Pensioni dello Spettacolo, con i seguenti requisiti:
Per i mesi di aprile e maggio, l’indennità spetta anche con requisiti differenti:
Lavoratori stagionali dei settori diversi da quelli del turismo
A questi lavoratori (art. 44 d.l. 18/2020, art. 2 lett. A, d.m. 4 maggio 2020, n. 10, art. 84 c. 8 lett. A d.l. 34/2020) spetta un’indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio 2020.
Lavoratori stagionali dei settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali con:
Lavoratori intermittenti
A questi lavoratori (art. 44 d.l. 18/2020, art. 2 lett. B, d.m. 4 maggio 2020, n. 10, art. 84, c. 8 lett. B d.l. 34/2020) spetta un’indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio 2020, con i seguenti requisiti:
Lavoratori autonomi occasionali
A questi lavoratori (art. 44 d.l. 18/2020, art. 2 lett. C, d.m. 4 maggio 2020, n. 10, art. 84 c. 8 lett. C d.l. 34/2020), titolari di un contratto autonomo occasionale riconducibile alle disposizioni di cui all’articolo 2.222 del codice civile nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, spetta con:
Lavoratori incaricati di vendita a domicilio
Spetta (art. 44 d.l. 18/2020, art. 2 lett. D, d.m. 4 maggio 2020, n. 10, art. 84 c. 8 lett. D d.l. 34/2020) un’indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio 2020, ai lavoratori incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro, con:
DOMANDA
I lavoratori in possesso dei requisiti devono presentare la domanda in via telematica all’INPS utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati.
In taluni casi, se si è beneficiato di una indennità per marzo, non è necessaria una nuova domanda per accedere alla prestazione spettante per aprile e la misura viene erogata automaticamente, come previsto dal decreto Rilancio.
Come previsto dal decreto Rilancio le indennità relative a marzo 2020 possono essere richieste entro il 3 giugno 2020, ossia entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020).
I titolari di assegno ordinario di invalidità (AOI), che non abbiano ancora presentato la domanda di indennità, relativa al mese di marzo 2020, possono presentare la domanda entro l’8 giugno 2020.
Tabella di riepilogo: termini di presentazione domande per tipo di indennità (pdf 192KB)
Indennità liberi professionisti, indennità collaboratori coordinati continuativi e indennità stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
Per richiedere l’indennità di 600 euro relativa a marzo 2020, si può presentare la domanda all’INPS fino al 3 giugno 2020 (15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio).
A chi ha beneficiato dell’indennità relativa a marzo, viene accreditata la medesima misura anche per aprile, senza necessità di invio di una nuova domanda.
Per l’indennità di maggio, viceversa, è necessario presentare una domanda, anche se si è già fruito delle domande di marzo e aprile. >
Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria
Per richiedere l’indennità di 600 euro relativa a marzo 2020, si può presentare la domanda fino al 3 giugno 2020 (15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio).
A chi ha beneficiato dell’indennità relativa a marzo, viene accreditata la medesima misura anche per aprile, senza necessità di invio di una nuova domanda.
Per maggio questa tipologia di indennità non è prevista.
Indennità operai agricoli a tempo determinato
Per richiedere l’indennità di 600 euro relativa al mese di marzo, si può presentare la domanda fino al 3 giugno 2020 (15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio).
A chi ha beneficiato dell’indennità relativa a marzo, viene accreditata una somma anche per aprile, senza necessità di invio di una nuova domanda, ma della misura di 500 euro.
Indennità lavoratori dello spettacolo
Occorre l’invio di una domanda per ciascuno dei mesi previsti (marzo, aprile e maggio 2020).
Limitatamente al mese di marzo, la domanda deve essere presentata entro il 3 giugno 2020 (15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio).
Indennità lavoratori stagionali di settori differenti da quello del turismo, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e lavoratori incaricati di vendita a domicilio
Occorre l’invio di una domanda per ciascuno dei mesi previsti (marzo, aprile e maggio 2020).